Azioni illecite da parte del prestatore di lavoro

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La legislazione sociale ipotizza diverse responsabilità penali, amministrative e civili non solo a carico del datore di lavoro, ma anche a carico del lavoratore dipendente, nell’ipotesi di violazioni di norme giuridiche.

Per quanto riguarda gli illeciti penali, i reati delittuosi o contravvenzionali più frequenti, che vedono protagonisti i dipendenti, riguardano le violazioni in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e le infrazioni in tema di prestazioni sanitarie ed economiche nell’ambito di assicurazioni sociali ed obbligatorie (ad esempio indebita riscossione della CIG grazie all’alterazione di dati e ad altri modi truffaldini).

Non si dimentichi che l’entrata in vigore della legge n. 689/81, sulla modifica del sistema penale, ha depenalizzato numerosi illeciti (trasformandoli da penali ad amministrativi), tra questi alcuni riguardanti anche ipotesi di responsabilità amministrativa dei dipendenti.

La responsabilità amministrativa comporta, a carico del trasgressore, l’irrogazione di una sanzione amministrativa, che di norma si risolve nel pagamento di una somma di denaro, ma potrebbe anche concretizzarsi nella sospensione dell’esercizio dell’attività lavorativa.

Una trattazione autonoma merita, poi, l’illecito civile derivante dalla violazione da parte del dipendente di norme contrattuali ed extracontrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

Ad essa fa riferimento l’art. 2049 c.c., il quale così recita: «l padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti». Dinnanzi a tali illeciti il datore di lavoro è legittimato ad esercitare, innanzitutto, il potere disciplinare che gli è riconosciuto dalla legge (art. 7 Statuto dei lavoratori).

Inoltre, il datore di lavoro può richiedere al dipendente il pagamento del risarcimento del danno ingiusto, con onere della prova a carico del datore stesso, secondo la norma generale fissata dall’art. 2697 del codice civile.

L’onere della prova spetta però al datore di lavoro che può richiedere l’aiuto di un investigatore privato.

I nostri professionisti, grazie all’ausilio di attrezzature sofisticate e all’avanguardia, sono in grado di procurare le prove valide, necessarie in sede di procedimento giudiziario.

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    Azioni Illecite da parte del Prestatore di Lavoro

    Svolgiamo indagini al fine di raccogliere prove valide in sede di giudizio che testimonino azioni illecite da parte del prestatore di lavoro.